Art. 1 – Costituzione
È costituita la “Associazione sportiva dilettantistica COMPAGNIA ARCIERI 5 STELLE”, con sede legale in SAVONA, C.so Mazzini 22/10 e Sede Sociale in Stella San Giovanni, Loc. Reverdita, accanto al civico 61. L’associazione è dilettantistica, apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro, ed ha durata illimitata. E’ affiliata alla CONI-FITARCO e ne segue le disposizioni.
Art. 2 – Scopi
Essa ha come scopo la pratica, l’insegnamento, l’impegno agonistico, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l’arco. Per il raggiungimento dello scopo associativo la Compagnia svolgerà opera di proselitismo nel territorio, promuoverà manifestazioni e gare di tiro con l’arco, favorirà l’attività giovanile, sosterrà una politica di formazione ed addestramento permanente dei propri associati, assicurerà servizi comuni di consulenza tecnica, metterà a disposizione degli associati le attrezzature necessarie, promuoverà incontri di studio, favorirà la partecipazioni a corsi e congressi inerenti questo sport, svolgerà qualsiasi altra attività idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.
Art. 3 –Associati
Sono previste le seguenti categorie di Associati:
- atleti (i tesserati che svolgono attività sportiva)
- tecnici (i tesserati regolarmente iscritti all’Albo dei Tecnici federali)
- dirigenti di associazione(i tesserati che ricoprono cariche associative)
- ufficiali di gara (i tesserati regolarmente iscritti all’Albo degli Ufficiali di Gara)
- associato ordinario (tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui sopra)
- associati onorari
Ogni Associato può far parte di più di una categoria.
Art. 4 – Ammissione Associati
Possono far parte della Compagnia, in qualità di Associati Ordinari, tutti i cittadini italiani che possano comprovare, con certificato medico, la propria idoneità fisica al tiro con l’arco e che non siano affiliati ad altre Compagnie iscritte alla FITARCO. Le domande di ammissione a Associato Ordinario della Compagnia devono essere indirizzate al Presidente, nella forma stabilita dal Regolamento. L’accettazione avviene con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo.
I Gli Associati onorari vengono nominati per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 degli Associati Ordinari, dall’Assemblea degli Associati.
Gli Associati, se compresi nella fascia di età ammessa dal CONI, verranno affiliati alla FITARCO.
Gli Associati minorenni devono presentare, all’atto della domanda d’iscrizione, autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà. La domanda di ammissione ad Associato comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché l’impegno al pagamento delle quote associative e l’obbligo di osservare le deliberazioni adottate dai competenti organi della Compagnia.
Il termine per il pagamento della quota associativa è stabilito in un mese prima della scadenza stabilita dalla FITARCO per il pagamento delle tessere.
Il Presidente può autorizzare, per giustificati motivi, il pagamento della quota associativa in due rate, la prima delle quali deve essere versata nei termini indicati nel paragrafo precedente.
Il tesseramento ha validità per l’intero anno solare, che coincide con l’anno sportivo e scade il 31 Dicembre.
Il mancato pagamento delle quote Associative causerà l’automatica sospensione di ogni diritto comunque connesso alla qualità di Associato sino al completo versamento delle quote arretrate e sarà causa di automatica decadenza da eventuali cariche ricoperte.
Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati
L’Associato, in conseguenza dell’art. 2, pratica il tiro con l’arco ed ha diritto ad usufruire delle attrezzature della Compagnia, nei limiti imposti dal Regolamento. E’ tenuto al rispetto delle norme di sicurezza, ed è responsabile in prima persona per i danni a cose o persone che dovessero essere causati da propria incuria o inosservanza del Regolamento. Il Presidente, sentiti i tecnici, potrà limitare le attività degli Associati alle loro capacità tecniche.
Tutti gli associati sono tenuti a collaborare all’organizzazione delle manifestazioni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle strutture dell’impianto sportivo, anche, eventualmente, con attrezzatura personale.
Nessun Associato, senza la qualifica di tecnico, potrà permettere che estranei pratichino il tiro con l’arco utilizzando le attrezzature dell’associazione, a meno che non siano iscritti FITARCO.
Nessun Associato Ordinario potrà essere ammesso sulla linea di tiro in assenza del tecnico, fino a che non sia dichiarato idoneo dal tecnico stesso.
Nessun Associato potrà praticare il Tiro con l’Arco in assenza di un certificato medico che ne attesti l’idoneità fisica.
L’Associato che pratichi attività fisica all’interno delle strutture associative senza essere in possesso del certificato medico di idoneità è personalmente responsabile dei danni che dovessero derivarne, per sè e per gli altri, sia civilmente, che penalmente.
Le partecipazioni a manifestazioni di tiro con l’arco, al di fuori dell’organizzazione FITARCO, dovranno essere autorizzate dal Presidente.
Art. 6 – Riqualificazione degli Associati
L’Associato Atleta che lasci scadere il proprio Certficato di Idoneità Medico Sportiva diviene automaticamente Associato Ordinario.
L’Associato Ordinario, in possesso del Certificato di Idoeneità Medico Sportiva, che partecipi a gare, diviene automaticamente Associato Atleta.
Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde:
- per dimissioni. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire alla Compagnia entro 30 giorni dalla scadenza stabilita dalla FITARCO per il pagamento delle tessere. Le dimissioni presentate fuori termine non esonerano dimissionario dal pagamento della quota associativa relativa.
- per espulsione. L’espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
- per lo scioglimento della Compagnia.
Art. 8 – Organi Associativi
Sono organi associativi:
- l’Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche in seno alla Compagnia ed ai suoi organi non sono retribuite.
Art. 9 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea Generale è composta dagli Associati Ordinari maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, come attestato dal Tesoriere e da un rappresentante, con diritto di voto, degli Associati Ordinari minorenni in ragione di uno ogni cinque Associati. Ogni Associato di cui sopra ha diritto ad un voto.
L’Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all’anno ed ha il compito di provvedere alla nomina delle cariche associative e di deliberare:
- sull’attività della Compagnia.
- sul preventivo di gestione delle spese
- sul bilancio consuntivo
- sulla misura delle quote associative
- su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno o accettato in discussione.
L’Assemblea, in seduta straordinaria, potrà procedere alla revoca del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti.
L’Assemblea annuale deve tenersi entro 15 giorni dal termine dell’anno associativo che coincide con l’anno solare. Eventuali Assemblee Generali straordinarie possono essere convocate dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.
Per le Assemblee il termine di avviso è di 15 giorni e la convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’Assemblea, in prima e seconda convocazione.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti.
Art. 10 – Deleghe
Gli Associati aventi diritto di voto, esclusi i rappresentanti degli Associati minorenni, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta e firmata. Ciascun Associato non può avere più di una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, eccezion fatta per quanto previsto dall’art.22 del presente Statuto. In caso di parità la proposta in discussione si intende respinta: il Presidente dovrà allora rimetterla in votazione per una seconda volta e la proposta si intenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, ed così composto:
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Rappresentante dei Tecnici
- Rappresentante degli Atleti
- Due Consiglieri (di cui uno con funzioni di Vice Presidente).
- I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea degli Associati, devono avere la qualifica di Associati Ordinari, devono essere maggiorenni e rimangono in carica per il quadriennio Olimpico e sono rieleggibili senza limitazioni.
- Il Rappresentante dei Tecnci è eletto dai soli tecnici iscritti all’albo.
- Il Rappresentante degli Atleti è eletto dai soli Associati Atleti.
Nel caso in cui l’Associato partecipi a più categorie, egli ha diritto ad esercitare i diritti elettorali attivi e passivi in una sola delle categorie per le quali è tesserato.
Gli Organi della Compagnia vengono rinnovati entro il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
Il mandato del componente o dell’intero Organo che venga eletto nel corso del quadriennio scade comunque alla fine dello stesso.
Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio devono garantire la massima presenza presso le sedi ove si svolge l’attività della Compagnia.
Il Consiglio Direttivo ha il compito:
- di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea;
- di attendere all’amministrazione associativa;
- di curare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e di comunicare eventuali sanzioni disciplinari;
- di sottoporre all’esame dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;
- di deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dal sodalizio;
- di dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
- di distribuire incarichi e nominare Commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
- di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Compagnia che dal presente Statuto non siano riservate alla competenza di altri organi
- di adattare il Regolamento alle esigenze di un corretto funzionamento della Compagnia.
Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi e quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme, purché tutti i Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.
Art. 14 – Modalità di votazione nel Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di voti. La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervenga la maggioranza dei membri.
Art. 15 – Decadenza da Membro del Consiglio Direttivo
Il membro del Consiglio che non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive, verificato dal Presidente, decade automaticamente dalla carica e sarà sostituito dal primo non eletto nella propria categoria.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Compagnia.
Il Presidente rappresenta la Compagnia sia nei rapporti interni che in quelli esterni, detiene la firma associativa, presiede il Consiglio Direttivo e si assicura che ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate alla prima riunione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 17 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile del conto patrimoniale, redige il bilancio consuntivo e previsionale delle entrate dell’anno successivo. E’ responsabile della contabilità ed opera in attuazione delle delibere del Direttivo, nell’ambito di capitoli di spesa coerenti con il bilancio previsionale delle entrate e garantisce il flusso puntuale delle risorse finanziarie alle attività della Compagnia.
Art. 18 – Il Segretario
Il Segretario è responsabile dell’attuazione delle disposizioni del Consiglio Direttivo e della FITARCO, mantiene i rapporti burocratici con la FITARCO e con le altre Compagnie, redige i verbali delle riunioni, espleta le mansioni necessarie al funzionamento della Compagnia, gestisce gli archivi ed i protocolli, effettua gli acquisti, esegue i pagamenti, controlla le scadenze.
Art. 19 – I Revisori dei Conti
I Revisori dei conti, in numero di due, vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica un anno. Devono controllare annualmente il rendiconto finanziario, riscontrarne l’esattezza delle voci con l’esame dei giustificativi e presentare all’Assemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario ed il Tesoriere metteranno a disposizione dei Revisori dei conti tutti i documenti di cassa quando essi ne facciano richiesta. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 20 – La Commissione di Disciplina
Qualsiasi Associato è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro sportivo. Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è la Commissione di Disciplina, rappresentata nella fattispecie dal Consiglio Direttivo.
Le decisioni verranno prese dopo esperita istruttoria per la quale dovrà essere incaricato un solo membro della Commissione. Le decisioni della Commissione dovranno essere motivate, comunicate per iscritto agli interessati e messe a verbale.
Art. 21 – Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:
- Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale.
- Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni, la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo l’Associato non potrà esercitare i propri diritti in seno alla Compagnia.
- Espulsione: viene adottata solo in casi di gravissima trasgressione e consiste nella esclusione a vita dell’Associato dalla Compagnia. L’espulsione è notificata alla FITARCO.
Art. 22 – Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea degli Associati nelle riunioni convocate a questo scopo, qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei voti presenti. Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza di tutti gli Associati, mediante lettera, almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 23 – Il Patrimonio
Il patrimonio della Compagnia è costituito:
- da beni mobili;
- dai contributi versati dagli Associati;
- dai proventi dall’organizzazione di gare o manifestazioni;
- da eventuali attività di gestione,
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo per scopi attinenti alle attività statutarie.
- Il Patrimonio è gestito dal Tesoriere.
Art. 24 – Lo scioglimento della Compagnia
Lo scioglimento della Compagnia si verifica qualora resti iscritto un numero di associati inferiore a quello minimo richiesto dalla FITARCO.
Art. 25 – Liquidatori
In caso di scioglimento, gli Associati restanti nominano uno o più Liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo la chiusura contabile, dovrà essere devoluto a fini sportivi a cura dei Liquidatori.
Art. 26 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si conferma l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti della FITARCO.
Savona, 6 febbraio 2010